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CCNL Impianti a fune
Firmato il contratto, sciopero revocato
 

Il 3 gennaio 2011 è stato sottoscritta a Roma l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per gli impianti a fune scaduto il 3 aprile 2010. Lo sciopero indetto per il 5 gennaio 2011 pertanto è stato revocato.
Il contratto prevede una durata normativa ed economica di tre anni: decorre dal 1° maggio 2010 e scadrà il 30 aprile 2013. L'accordo prevede un aumento economico a regime di Euro 105 al IV livello così distribuito:

  • di Euro 40 mensili lordi dal 1° gennaio 2011;

  • di Euro 35 mensili lordi dal 1° gennaio 2012;

  • di Euro 30 mensili lordi dal 1° gennaio 2013.

Per il periodo 1° maggio 2010 - 31 dicembre 2010 viene riconosciuta, per i lavoratori in forza al 1° gennaio 2011, una somma di Euro 20 per ciascun mese, per un importo complessivo massimo di Euro 160 lordi al IV livello. Detto importo sarà rapportato ai mesi di reale presenza in azienda, considerando per mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, e sarà corrisposto il 50% nel mesi di gennaio 2011 e il restante 50% a marzo 2011.
L' indennità sostitutiva mensa è incrementata di euro 9,51 passando da euro 15,49 ad euro 25. La indennità domenicale è incrementata di euro 3,77 passando dagli attuali 8,23 ad euro 12.
Al lavoratore a tempo determinato che nel periodo di vigenza contrattuale avrà maturato un periodo di servizio di almeno 12 mesi, verrà corrisposto ad aprile 2013 un incentivo di fidelizzazione pari ad euro 200 lordi.
Dal 1° maggio 2012 ai lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione di II livello verrà corrisposto una somma di euro 15 mensili lordi a titolo di elemento perequativo aziendale.
Il contributo a carico dell'azienda per la Previdenza Complementare è aumentato di uno 0,50% dal 1° gennaio 2011.
Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro è integrato al 100% dall'azienda a partire dal 4° giorno e non più dall'8° come precedentemente previsto.
Il trattamento di maternità e stato rivisto, riconoscendo il diritto all'integrazione al 100% della retribuzione a carico dell'azienda per la durata complessiva del congedo pari a 5 mesi.
E' stato rafforzato il diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori a tempo determinato ed è stata riconosciuta maggiore forza al diritto al part-time per i lavoratori che hanno necessità di assistere i figli fino al 3°anno di età.
Il 12 gennaio l’ipotesi di accordo verrà sottoposta all'Attivo Unitario dei quadri e delegati per essere definitivamente approvato.

05.01.2011

 

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