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CCNL Impianti a
fune
Firmato il contratto, sciopero revocato
Il
3 gennaio 2011 è stato sottoscritta a Roma l'ipotesi di accordo
di rinnovo del CCNL per gli impianti a fune scaduto il 3 aprile
2010. Lo sciopero indetto per il 5 gennaio 2011 pertanto è stato
revocato.
Il
contratto prevede una durata normativa ed economica di tre anni:
decorre dal 1° maggio 2010 e scadrà il 30 aprile 2013. L'accordo
prevede un aumento economico a regime di Euro 105 al IV livello
così distribuito:
-
di
Euro 40 mensili lordi dal 1° gennaio 2011;
-
di
Euro 35 mensili lordi dal 1° gennaio 2012;
-
di
Euro 30 mensili lordi dal 1° gennaio 2013.
Per il periodo 1° maggio 2010 - 31
dicembre 2010 viene riconosciuta, per i lavoratori in
forza al 1° gennaio 2011, una somma di Euro 20 per
ciascun mese, per un importo complessivo massimo di Euro
160 lordi al IV livello. Detto importo sarà rapportato
ai mesi di reale presenza in azienda, considerando per
mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, e sarà
corrisposto il 50% nel mesi di gennaio 2011 e il
restante 50% a marzo 2011.
L' indennità sostitutiva mensa è incrementata di euro
9,51 passando da euro 15,49 ad euro 25. La indennità
domenicale è incrementata di euro 3,77 passando dagli
attuali 8,23 ad euro 12.
Al lavoratore a tempo determinato che nel periodo di
vigenza contrattuale avrà maturato un periodo di
servizio di almeno 12 mesi, verrà corrisposto ad aprile
2013 un incentivo di fidelizzazione pari ad euro 200
lordi.
Dal 1° maggio 2012 ai lavoratori dipendenti da aziende
prive della contrattazione di II livello verrà
corrisposto una somma di euro 15 mensili lordi a titolo
di elemento perequativo aziendale.
Il contributo a carico dell'azienda per la Previdenza
Complementare è aumentato di uno 0,50% dal 1° gennaio
2011.
Il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
è integrato al 100% dall'azienda a partire dal 4° giorno
e non più dall'8° come precedentemente previsto.
Il trattamento di maternità e stato rivisto,
riconoscendo il diritto all'integrazione al 100% della
retribuzione a carico dell'azienda per la durata
complessiva del congedo pari a 5 mesi.
E' stato rafforzato il diritto di precedenza nelle
assunzioni dei lavoratori a tempo determinato ed è stata
riconosciuta maggiore forza al diritto al part-time per
i lavoratori che hanno necessità di assistere i figli
fino al 3°anno di età.
Il 12 gennaio l’ipotesi di accordo verrà sottoposta
all'Attivo Unitario dei quadri e delegati per essere
definitivamente approvato.
05.01.2011 |