: Panoramica informativa

Decreto Sostegni – Le misure per lavoratrici e lavoratori

Alcune misure del decreto “Sostegni” (n. 41 del 22 marzo 2021) a favore di lavoratrici e lavoratori.

Seguono alcuni punti del “Decreto Sostegni”, contenente misure per famiglie, lavoro, imprese ed enti locali, che interessano lavoratrici e lavoratori:

Proroga della Cassa integrazione Covid

Sono previste ulteriori settimane di Cassa integrazione per sospensione dell’attività lavorativa a causa della epidemia Covid-19. Nello specifico:

  • 13 settimane dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria
  • 28 settimane, dal 1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

È prevista inoltre a partire dal 1 aprile 2021 la possibilità per tutte le aziende, anche quelle che fanno ricorso alla cassa integrazione in deroga (aziende fino a 5 dipendenti e oltre 50), la possibilità di anticipare il pagamento delle prestazioni.

 

Divieto di licenziamento 

Proroga fino al 30 giugno 2021 del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di aziende che usufruiscono dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e fino al 31 ottobre 2021 da parte di aziende che usufruiscono dei trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

Il divieto non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai/alle lavoratori/trici che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento della Naspi;
  • nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

 

Proroga contratti a termine senza causale

Estensione al 31 dicembre 2021 della possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a termine anche in assenza delle causali previste dal decreto legislativo nr. 81/2015. Rimane il limite di 12 mesi per ciascun rinnovo o proroga e della durata complessiva di 24 mesi.

 

Indennità Covid

E’ garantita una nuova indennità onnicomprensiva di 2.400 euro alle seguenti categorie di lavoratori:

 

Stagionali e lavoratori interinali del settore turismo e degli stabilimenti termali

Condizioni:

  • Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 23 marzo 2021
  • Almeno 30 giornate di lavoro in questo periodo
  • Assenza di pensione, Naspi e di rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo 2021

 

Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali

Condizioni:

  • Titolari di uno o più contratti a tempo determinato in tale settore di durata complessiva pari ad almeno a 30 giornate tra il 1/1/2019 e il 23 marzo 2021
  • Titolari nel 2018 di uno o più contratti a tempo determinato o stagionale in tale settore di durata complessiva pari ad almeno a 30 giornate
  • Assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo 2021

 

Stagionali e lavoratori interinali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Condizioni:

  • Cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra il 1/1/2019 e il 23 marzo 2021
  • Almeno 30 giornate di lavoro in questo periodo
  • Assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (ad eccezione di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) al 23 marzo 2021

 

Lavoratori intermittenti

Condizioni

  • Almeno 30 giornate di lavoro tra il 1/1/2019 e il 23 marzo 2021
  • Assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (ad eccezione di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ) al 23 marzo 2021

 

Lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva

Condizioni

  • Titolari di contratti autonomi occasionali tra il 1/1/2019 e il 23 marzo 2021
  • Iscritti alla gestione separata al 23 marzo 2021 con accredito di almeno un contributo mensile
  • Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • Nessun contratto in essere al 24 marzo 2021
  • Assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (ad eccezione di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) al 23 marzo 2021

 

Incaricati alle vendite a domicilio

Condizioni:

  • Titolari di partita Iva con iscrizione alla Gestione separata al 23 marzo 2021
  • Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • Reddito annuo per l’anno 2019, derivante dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro
  • Assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente al 23 marzo 2021

 

Tutte le indennità elencate non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro e con il reddito di emergenza. E’ invece consentita la cumulabilità con l’assegno ordinario di invalidità.

La domanda per le indennità deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le modalità stabilite dall’ente.

 

Proroga reddito di emergenza

Sono previste tre mensilità, da marzo a maggio 2021, di reddito di emergenza (REM) in base ai requisiti definiti nel decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 e integrati dal presente decreto. Inoltre il REM viene riconosciuto a coloro con ISEE non superiore a 30.000 euro a cui la NASPI o DIS-COLL è scaduta tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e non hanno un lavoro subordinato, un contratto di collaborazione o una pensione diretta o indiretta. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le modalità stabilite dall’ente.

 

Naspi

Dal 23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 per la concessione della Naspi non si applica il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

Lavoratori fragili

Si estende al 30 giugno 2021 l’equiparazione dei giorni di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per quei lavoratori, cosiddetti fragili, con certificato rischio per patologie gravi (oncologiche, immunodepressive o per disabilità) che non possono svolgere lavoro agile. In questo caso i giorni di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto.

 

Sintesi a cura della Federazione Commercio Turismo Servizi Fisascat.

 

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