La legge di Bilancio 2021 ha esteso a dieci giorni il congedo di paternità retribuito a favore dei padri per la nascita (o adozione) di un figlio/di una figlia nel corso dell’anno 2021. Nel 2020 i giorni di congedo erano sette.
Il congedo
- è obbligatorio e spetta al padre a prescindere dalla fruizione del congedo obbligatorio da parte della madre
- è retribuito al 100% a carico dell’INPS
- può essere fruito a giorni, anche non continuativi, ma non a ore
- deve essere fruito entro i primi cinque mesi di vita del figlio/della figlia (o in caso di adozione entro cinque mesi dall’entrata del minore nel nucleo familiare)
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata in forma scritta direttamente al datore di lavoro indicando le date in cui si intende fruirne con un anticipo di almeno 15 giorni.
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