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Indennità ISCRO per autonomi, alcune informazioni

ISCRO è una prestazione rivolta a chi esercita lavoro autonomo ed è iscritto alla Gestione Separata. Per poterne beneficiare occorre soddisfare una serie di requisiti, uno di questi presupposti é un reddito dichiarato non superiore a 12mila euro nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Per ulteriori informazioni potete contattare la Federazione FeLSA.

Indennità ISCRO per autonomi, alcune informazioni
foto simbolica: Pixabay

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)

ISCRO consente alle persone iscritte alla Gestione Separata dell'INPS di ricevere un'indennità economica.

La prestazione viene erogata per sei mesi. Sussiste l'incompatibilità con la percezione di una pensione, di altre forme di indennità di disoccupazione (ad esempio NASpI, DIS-COLL, ALAS, indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo), con la percezione dell’"Assegno di inclusione" e con lo svolgimento di incarichi politici.

A chi è rivolta

Si rivolge ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, l. 335/1995).

L’indennità

  • è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda;
  • non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

L’importo

  • è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda.
  • mensile:
    • non deve essere inferiore a 250 euro;
    • non deve superare gli 800 euro.

La prestazione

  • concorre alla formazione del reddito;
  • non comporta accredito di contribuzione figurativa.

Verrà considerato solamente il reddito da attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di:

  • attività professionale individuale; 
  • partecipazione a studi associati; 
  • soggetti in regime forfettario. 

Non verrà considerato il reddito da lavoro:

  • dipendente; 
  • parasubordinato; 
  • da partecipazione a impresa.

I beneficiari dell’indennità ISCRO sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.

Decadenza

il diritto decade per:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità dell’Assegno di inclusione.

Requisiti

Il beneficiario deve rispettare tutti i requisiti previsti:

  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • non essere beneficiario di Assegno di Inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all'anno di riferimento. Esempio: se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento);
  • aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell’Istituto.

 

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