: Sintesi

Legge di Bilancio 2023, le novità

La legge statale di bilancio 2023 n° 197 del 29.12.2022 contiene diverse misure sulle pensioni, per le famiglie ed il lavoro. Le modalità attuative dovranno essere emanate con appositi decreti attuativi e circolari Inps. Di seguito una sintesi.

Legge di Bilancio 2023, le novità

Forme di pensione anticipate

Quota 103 (Art. 1, comma 283-286)

La cd. Quota 103 è una forma aggiuntiva rispetto alle altre fattispecie di pensione anticipata e viene inserita in via sperimentale per il solo 2023.  Si può accedere alla pensione con 62 anni di età e 41 anni di contributi, i cui requisiti possono essere maturati esclusivamente entro il 31 dicembre 2023. La pensione può essere erogata a condizione che il valore lordo mensile non superi il limite di importo di 5 volte il trattamento minimo (2.818,65 euro al mese lordi).

Le finestre di uscita sono determinate nel seguente modo: se i requisiti sono maturati entro il 31 dicembre 2022 la finestra si aprirà dal 1° aprile 2023; per chi avrà maturato “quota 103” dal 1° gennaio 2023 la finestra si aprirà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Le lavoratrici e i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, rimangono in servizio possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota dei contributi sociali a carico della lavoratrice/del lavoratore con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Ape sociale (Art. 1, commi 288-291)

Proroga al 2023 dell’Ape sociale per le seguenti categorie:

  • Disoccupati che non ricevono l’indennità di disoccupazione da almeno 3 mesi e risultano iscritti nelle liste presso l’Ufficio del Lavoro a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
  • Lavoratrici e lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge/partner o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità (vedi sopra) abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • Lavoratrici e lavoratori con disabilità almeno pari al 74 per cento;
  • Lavoratrici e Lavoratori che svolgono una delle professioni difficoltose e rischiose da almeno 6 degli ultimi 7 anni di lavoro.

Requisiti:

  • 63 anni di età tra l’1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021
  • 30 anni di contributi per le categorie a), b), c); 36 anni per la categoria d)

Le lavoratrici madri, poi, possono beneficiare di un’ulteriore riduzione del requisito, un anno per ogni figlio (massimo 2 anni).

Opzione donna (Art. 1, comma 292) modifiche

Si conferma per tutto il 2023 la cd Quota donna ma con nuovi requisiti rispetto a quelli precedentemente in vigore. Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge/partner o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità (vedi sopra) abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%;
  • sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso è sufficiente l’età anagrafica di 58 anni.

Questa forma di pensione è penalizzante in quanto la quota di pensione viene ricalcolata con il metodo contributivo.

 

Sostegni per le famiglie

Assegno unico universale (Art. 1, commi 357 e 358)

La misura dell'assegno a partire dal 1.1.2023 viene aumentata del 50%

  • per ciascun figlio di età inferiore a un anno
  • di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;
  • si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.
  • confermata la parificazione tra figli minori a carico e figli maggiorenni disabili (sotto i 21 anni) a carico
  • perciò l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.
  • l’estensione della maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro) a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni è stata confermata;
  • viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
    • il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro;
    • sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Congedo parentale (Art. 1, comma 359)

Verrà erogato un mese di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino, riconosciuto in alternativa alla madre o al padre. La disposizione si applica con riferimento alle lavoratrici o/e lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

“Carta Risparmio Spesa” (Art. 1, commi 450 e 451)

Verrà prevista un contributo per soggetti con un ISEE fino a 15 mila euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con un decreto ministeriale saranno definiti i criteri e le modalità di utilizzo, i requisiti e l’ammontare della carta acquisti.

Bonus sociale elettrico e gas (Art. 1, commi 17 e 18) modifica

Viene aumentato da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’ISEE per accedere al bonus per l'anno 2023.

 

Lavoro e imposte

Smartworking e lavoratrici e lavoratori fragili (Art. 1, comma 306)

Viene confermato il diritto per le lavoratrici e i lavoratori fragili di lavorare in smart working fino al 31.03.2023.È previsto che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Premi di risultato con imposta ridotta (Art. 1, comma 63) modifica

I premi di risultato o di produttività previsti tramite accordi collettivi sono tassati con un’imposta sostitutiva che si riduce per il 2023 dal 10% al 5%

Detassazione Premi di risultato con imposta ridotta (Art. 1, comma 63) modifica

I premi di risultato o di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa previsti tramite accordi collettivi sono tassati con un’imposta sostitutiva che si riduce per il 2023 dal 10% al 5%

Detassazione delle cd. mance (Art. 1, comma 58-62)

Mance versate dai clienti al personale nei settori della ristorazione e delle strutture ricettive anche attraverso pagamenti elettronici sono reddito di lavoro e assoggettate a un’imposta sostitutiva del 5%. Finora queste somme erano equiparate a reddito da lavoro e sottoposti a tassazione ordinaria con obbligo del versamento dei contributi previdenziali. Le somme continueranno ad essere erogate in busta paga.

Esonero contributivo (Art. 1, comma 281)

È previsto per l’anno 2023 un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dalla lavoratrice/del lavoratore dipendente (escluso il lavoro domestico) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 pari al:

  • 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (35.000 euro annui);
  • 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro [25.000 euro annui)

Bonus psicologo (Art. 1, comma 538)

Il cd bonus psicologo, contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato confermato per gli anni 2023 e 2024 ed innalzato da 600 euro a 1.500 euro massimi ottenibili.

Voucher lavoro (Art. 1, commi 342-354)

È stato aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno di calendario, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno.

Viene inoltre ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Viene inoltre precisato che la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili.

 

A cura di Ulrike Egger, Fisascat Merano

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