: Contratto collettivo provinciale

Magazzini di frutta, le novità dell'accordo

Una panoramica dei contenuti del contratto rinnovato a giugno, dagli aumenti retributivi alle novità normative.

Il volantone sindacale sulle novitá

Magazzini di frutta, le novità dell'accordo
Foto simbolica. Pixabay

Rinnovato in giugno il contratto collettivo provinciale dei dipendenti dei magazzini di frutta. Di seguito i punti più importanti dell’accordo.

Confermato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato per i/le dipendenti stagionali che superano la media di 1600 ore ordinare su due stagioni. Migliore descrizione delle mansioni dei lavoratori e lavoratrici inquadrati/e nella categoria 3.

Per chi lavora a tempo pieno usufruendo di due pause di 15 minuti (mattina + pomeriggio) il tempo di pausa retribuito viene aumentato da 15 a 20 minuti al giorno. I primi 15 minuti rimangono sempre pagati, anche per chi lavora solo mezza giornata. Questo punto è stato per il momento sospeso e a breve verrà ricontrattato! Il periodo di riferimento per controllare che la media delle ore settimanali non superi il limite di 48 ore viene accorciato a 4 mesi, a partire dal 1 agosto 2024.

Aumento dal 7% al 8% dell’indennità di turno (con un importo minimo di 8 €) Aumento da 7 a 8 € del forfait per il lavoro di sabato (garantito anche quando non si tratta di lavoro straordinario). L’eventuale trasformazione degli straordinari in riposi compensativi deve essere concordata e, in ogni caso, la maggiorazione è sempre da corrispondere, in forma monetaria o in forma di tempo libero aggiuntivo.

In caso di malattia più lunga di 14 giorni vengono indennizzati agli OTD (stagionali) anche i primi 3 giorni di carenza, non più al 90%, ma al 100% della retribuzione. La copertura economica dell’infortunio viene estesa all’intera durata del periodo riconosciuto dal’INAIL (cioè viene cancellato il limite massimo di 240 giorni).

A partire dalla stagione 2024/2025 l’ammontare del “premio fedeltà” per gli OTD diventerà progressivo, aumentando in base all’anzianità di servizio nello stesso magazzino:

  • 60 ore dopo 8 stagioni
  • 80 ore dopo 13 stagioni
  • 100 ore dopo 18 stagioni
  • 120 ore dopo 23 stagioni

I permessi per grave infermità o decesso di parenti entro il secondo grado, già previsti dall’art. 20 del contratto collettivo, si potranno utilizzare anche per gli affini (= parenti del coniuge). All’art. 12 viene istituito un osservatorio provinciale di settore per tenere sotto controllo l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, analizzare i problemi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e migliorare la prevenzione.

Per i lavoratori/lavoratrici che versano volontariamente una percentuale del proprio stipendio ad un fondo di previdenza complementare il corrispondente contributo del datore di lavoro potrà aumentare fino al 3%.

PARTE ECONOMICA

Gli aumenti sulla paga base saranno complessivamente del 5%: 2% (con arretrati) da gennaio 2024 e 3% da settembre 2024. Inoltre rimane confermato anche per il futuro il pagamento di 400 € all’anno in forma di carta acquisti, sempre in proporzione ai mesi lavorati (cd Welfare aziendale, introdotto nel 2022).

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